Il piccolo deve restare con il genitore con cui vive nel Paese d'origine
Corte di Giustizia europea 23.12.2009
Da: www.cittadinolex.kataweb.it
Se un giudice europeo ha già deciso nel suo Paese l'affidamento di un bambino a uno dei genitori, il giudice di un altro Stato non può cambiare questa decisione. Una sentenza su un tema molto delicato e di notevole interesse in un'Europa sempre più mobile e dove i matrimoni tra cittadini di Stati membri diversi stanno diventando comuni. Ebbene i giudici europei hanno deciso che il riconoscimento di una situazione d’urgenza in un simile caso contravverrebbe al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni emesse dagli Stati membri, nonché alla finalità del legislatore di ostacolare gli illeciti trasferimenti o mancati rientri di minori da uno Stato membro all’altro.
Anche in questo caso, infatti, c'è di mezzo l'interpretazione di un regolamento comunitario: è quello relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, regolamento che prevede che il giudice di uno Stato membro possa, in tali materie e in caso d’urgenza, adottare provvedimenti provvisori o cautelari relativamente alle persone o ai beni presenti nel territorio di tale Stato, anche se la competenza a conoscere del merito spetta all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.
La storia è questa: una signora slovena e un cittadino italiano, coniugi tra i quali è in corso un giudizio di separazione, hanno risieduto in Italia per 25 anni. Il 25 luglio 2007, il giudice competente di Tivoli (Italia), adito dai detti coniugi con una domanda di separazione, riguardante anche l’affidamento della figlia A., nata nel 1997, ha provvisoriamente concesso l’affidamento esclusivo di quest’ultima al cittadino italiano disponendo il provvisorio collocamento della minore in un istituto di accoglienza di Roma. Lo stesso giorno la signora slovena ha lasciato l’Italia con la figlia per recarsi in Slovenia, dove esse tuttora vivono. Con decisione del giudice sloveno, l’ordinanza del Tribunale di Tivoli è stata dichiarata esecutiva nel territorio della Repubblica di Slovenia. Sulla base di tale decisione, è stato avviato il procedimento esecutivo per la restituzione della minore al padre e il successivo collocamento di quest’ultima nell’istituto di accoglienza.
Successivamente il giudice sloveno, adito dalla signora, ha concesso a quest’ultima l’affidamento provvisorio della figlia Antonella. A questo proposito, il detto giudice ha considerato che Antonella si era integrata nel suo ambiente sociale in Slovenia. Un ritorno in Italia, con un collocamento forzato in un istituto di accoglienza, sarebbe stato contrario al suo benessere, in quanto ciò le avrebbe provocato traumi fisici e psichici irreversibili. Inoltre, nel corso del procedimento giudiziario svoltosi in Slovenia, Antonella avrebbe espresso il desiderio di restare con la madre. Il Višje sodišče v Mariboru (Corte d’appello di Maribor) (Slovenia), adito con un ricorso proposto dal cittadino italiano, ha chiesto alla Corte di giustizia se il giudice dello Stato membro nel cui territorio si trova il minore sia legittimato ad adottare un provvedimento provvisorio inteso a concedere l’affidamento di tale minore ad uno dei genitori, nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro abbia già emesso una decisione di affidamento provvisorio del minore all’altro genitore e tale decisione sia stata dichiarata esecutiva nel territorio del primo Stato membro.
La Corte europea ha concluso che il diritto dell’Unione non consente ad un giudice di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale inteso a concedere l’affidamento di un minore che si trova nel territorio di tale Stato ad uno dei suoi genitori, nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro, competente a conoscere del merito della controversia relativa all’affidamento, abbia già emesso una decisione che affida provvisoriamente il minore all’altro genitore, e tale decisione sia stata dichiarata esecutiva nel territorio del primo Stato membro.(23 dicembre 2009)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 23 dicembre 2009 (*) «Cooperazione giudiziaria in materia civile – Materia matrimoniale e materia attinente alla responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Provvedimenti provvisori riguardanti il diritto di affidamento – Decisione esecutiva in uno Stato membro – Trasferimento illecito del minore – Altro Stato membro – Altro giudice – Affidamento del minore all’altro genitore – Competenza – Procedimento pregiudiziale d’urgenza»
Nel procedimento C‑403/09 PPU,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dal Višje sodišče v Mariboru (Slovenia) con decisione 19 ottobre 2009, pervenuta in cancelleria il 20 ottobre successivo, nella causa promossa da
Jasna D.
contro
Maurizio S.,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász, J. Malenovský (relatore) e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la domanda del giudice del rinvio in data 19 ottobre 2009, pervenuta alla Corte il 20 ottobre successivo, di sottoporre il rinvio pregiudiziale a un procedimento d’urgenza, a norma dell’art. 104 ter del regolamento di procedura,
vista la decisione della Terza Sezione in data 27 ottobre 2009 di accogliere la suddetta domanda,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 dicembre 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per la sig.ra D., dal sig. B. ¿ibret, odvetnik;
– per il sig. S., dal sig. L. Varanelli, odvetnik;
– per il governo sloveno, dalla sig.ra N. Aleš Verdir, in qualità di agente;
– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
– per il governo tedesco, dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agente;
– per il governo francese, dalla sig.ra B. Beaupère-Manokha, in qualità di agente;
– per il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dal sig. F. Arena, avvocato dello Stato;
– per il governo lettone, dalla sig.ra K. Drevina, in qualità di agente;
– per il governo polacco, dal sig. M. Arciszewski, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.-M. Rouchaud‑Joët e dal sig. M. ¿ebre, in qualità di agenti,
sentito l’avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 20 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la sig.ra D. ed il sig. S. riguardante l’affidamento della loro figlia A..
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Il dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 2201/2003 enuncia quanto segue:
«[Le] regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento [sono ispirate] all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale».
4 Il sedicesimo ‘considerando’ del detto regolamento così precisa:
«Il presente regolamento non osta a che i giudici di uno Stato membro adottino, in casi di urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari relativi alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati».
5 Il ventunesimo ‘considerando’ del regolamento così recita:
«Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile».
6 Il trentatreesimo ‘considerando’ del regolamento n. 2201/2003 stabilisce quanto segue:
la “Carta”)]. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall’articolo 24 della [Carta]».
7 L’art. 2 di tale regolamento così dispone:
«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
(…)
4) “decisione”: una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa dal giudice di uno Stato membro, nonché una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza;
(…)
11) “trasferimento illecito o mancato ritorno del minore”: il trasferimento o il mancato rientro di un minore:
a) quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro
e
b) se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L’affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quanto uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell’altro titolare della responsabilità genitoriale».
8 L’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 ha il seguente tenore:
«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui [le autorità suddette] sono adit[e]».
9 L’art. 20 del citato regolamento, intitolato «Provvedimenti provvisori e cautelari», così prescrive:
«1. In casi d’urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del presente regolamento, è competente a conoscere nel merito l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.
2. I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di essere applicabili quando l’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente in virtù del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati».
10 L’art. 21, nn. 1 e 3, del suddetto regolamento prevede:
«1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
(…)
3. Fatta salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta.
(...)».
La Convenzione dell’Aja del 1980
11 L’art. 12 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (in prosieguo: la «convenzione dell’Aja del 1980»), così dispone:
«Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell’articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell’istanza presso l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l’autorità adita ordina il suo ritorno immediato.
L’autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente.
Se l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore sia stato condotto in un altro Stato, essa può sospendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del minore».
12 L’art. 13 della convenzione dell’Aja del 1980 è così formulato:
«Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno dimostri:
a) che la persona, l’istituzione o l’ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o
b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici o psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile.
L’autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un’età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.
Nel valutare le circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall’Autorità centrale o da ogni altra autorità competente dello Stato di residenza abituale del minore, riguardo alla sua situazione sociale».
La normativa nazionale
13 L’art. 411, nn. 1 e 3, del codice di procedura civile sloveno (Zakon o pravdnem postopku) stabilisce quanto segue:
«1. Nell’ambito delle cause matrimoniali e di quelle attinenti ai rapporti tra genitori e figli, il giudice può emettere, su istanza di parte ovvero d’ufficio, provvedimenti provvisori relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli comuni, nonché provvedimenti provvisori riguardanti la revoca o la limitazione del diritto di visita ovvero le modalità di attuazione del diritto di visita.
(…)
3. I provvedimenti provvisori di cui ai paragrafi precedenti vengono concessi in conformità delle disposizioni della legge che disciplina i procedimenti cautelari».
14 L’art. 272, n. 1, della legge slovena sui procedimenti esecutivi e cautelari (Zakon o izvršbi in zavarovanju; in prosieguo: il «ZIZ») così dispone:
«Il giudice emette un provvedimento provvisorio a garanzia di un diritto di credito non pecuniario qualora il creditore dimostri in modo plausibile di essere titolare di un diritto siffatto ovvero che egli diverrà titolare di un diritto siffatto nei confronti del debitore. Il creditore deve dimostrare in modo plausibile (...) che la misura provvisoria è necessaria per evitare l’uso della forza ovvero l’insorgere di un danno difficilmente risarcibile (...)».
15 L’art. 267 del ZIZ recita:
«Il provvedimento provvisorio può essere concesso prima dell’avvio del procedimento giurisdizionale, nel corso di questo, o anche dopo la sua fine, in ogni caso prima che sia attuata la fase esecutiva».
16 L’art. 278, n. 2, del ZIZ è così formulato:
«Il giudice, anche su istanza del debitore, interrompe il procedimento e annulla gli atti compiuti, qualora le circostanze sulla cui base è stata concessa la misura provvisoria siano mutate in modo tale da renderla non più necessaria».
17 L’art. 105, n. 3, della legge slovena sul matrimonio e sui rapporti familiari (Zakon o zakonski zvezi in dru¿inskih razmerjih) dispone quanto segue:
«Se i genitori, anche con l’aiuto dei servizi sociali, non si accordano sull’affidamento e sull’educazione dei figli, il giudice dispone, su istanza di uno o entrambi i genitori, che tutti i figli siano affidati a uno di essi ovvero che uno o più figli siano affidati ad uno dei genitori e gli altri all’altro genitore. Il giudice può altresì decidere d’ufficio che tutti i figli ovvero alcuni di essi vengano affidati ad un’altra persona (...)».
Causa principale e questioni pregiudiziali
18 La sig.ra D., cittadina slovena, ed il sig. S., coniugi tra i quali è in corso un giudizio di separazione, hanno risieduto a Roma (Italia) per 25 anni. La loro figlia A. è nata il 6 settembre 1997.
19 Il 25 luglio 2007, il giudice competente di Tivoli (Italia) (in prosieguo: il «Tribunale di Tivoli»), adito dai coniugi D. e S. con una domanda di separazione, riguardante anche l’affidamento della figlia A., ha provvisoriamente concesso l’affidamento esclusivo di quest’ultima al sig. S., disponendo il provvisorio collocamento della minore nell’istituto di accoglienza delle Suore Calasanziane di Roma.
la figlia A. per recarsi in Slovenia, nella città di Zgornje Poljčane, dove esse tuttora vivono.
21 Con decisione dell’Okro¿no sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) (Slovenia) in data 22 novembre 2007, confermata dalla decisione 2 ottobre 2008 del Vrhovno sodišče (Corte di cassazione) (Slovenia), l’ordinanza del Tribunale di Tivoli del 25 luglio 2007 è stata dichiarata esecutiva nel territorio della Repubblica di Slovenia.
2009, ha sospeso il procedimento dinanzi ad esso pendente fino alla conclusione definitiva del procedimento principale.
23 Il 28 novembre 2008 la sig.ra D. ha adito l’Okro¿no sodišče v Mariboru al fine di ottenere, mediante una misura provvisoria e cautelare, l’affidamento della figlia.
24 Con ordinanza 9 dicembre 2008, il detto tribunale ha accolto la domanda della sig.ra D., concedendole l’affidamento provvisorio della figlia A.. Esso ha fondato la propria decisione sul combinato disposto dell’art. 20 del regolamento n. 2201/2003 e dell’art. 13 della convenzione dell’Aja del 1980, adducendo a motivazione il mutamento delle circostanze e l’interesse della minore.
25 A questo proposito, l’Okro¿no sodišče v Mariboru ha considerato che A. si era integrata nel suo ambiente sociale in Slovenia. Un ritorno in Italia, con un collocamento forzato in un istituto di accoglienza, sarebbe stato contrario al benessere della minore, in quanto ciò le avrebbe provocato traumi fisici e psichici irreversibili. Inoltre, nel corso del procedimento giudiziario svoltosi in Slovenia, A. avrebbe espresso il desiderio di restare con la madre.
26 Il sig. S. ha proposto opposizione avverso tale provvedimento dinanzi al medesimo giudice sopra citato, il quale ha respinto il suo ricorso con ordinanza provvisoria in data 29 giugno 2009.
27 Il sig. S. ha interposto appello contro tale ordinanza dinanzi al Višje sodišče v Mariboru (Corte d’appello di Maribor) (Slovenia).
28 Alla luce di tali fatti, il Višje sodišče v Mariboru ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se un giudice della Repubblica di Slovenia (Stato membro dell’[Unione europea]) sia competente, ai sensi dell’art. 20 del regolamento [n. 2201/2003], a emettere provvedimenti cautelari nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro, competente a conoscere del merito in forza del detto regolamento, abbia già emesso un provvedimento cautelare, dichiarato esecutivo nella Repubblica di Slovenia.
In caso di soluzione affermativa della questione di cui sopra:
2) se il giudice sloveno, in applicazione del diritto nazionale (consentita dal citato art. 20 del regolamento [n. 2201/2003]), possa, nell’emettere un provvedimento cautelare ai sensi di tale art. 20 del regolamento, modificare o annullare un provvedimento cautelare definitivo ed esecutivo emesso dal giudice di un altro Stato membro, competente, a norma del medesimo regolamento, a conoscere del merito della causa».
Sul procedimento d’urgenza
29 Il Višje sodišče v Mariboru ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento d’urgenza previsto dall’art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte.
30 Il giudice del rinvio ha addotto a motivazione di tale domanda la coesistenza di una decisione giurisdizionale esecutiva adottata dal giudice italiano, che in via cautelare concede l’affidamento della minore al padre, nonché di una decisione giurisdizionale in senso contrario, adottata in sede cautelare dal giudice sloveno, che attribuisce l’affidamento della giovane alla madre. Il giudice del rinvio constata altresì la necessità di agire rapidamente, in quanto una decisione tardiva sarebbe contraria all’interesse della minore e potrebbe portare ad un deterioramento irreparabile dei rapporti tra lei e il padre. Il detto giudice fa infine presente che il carattere provvisorio della misura adottata, nell’ambito del procedimento cautelare in merito all’affidamento della minore, impone di per sé solo, al fine di non prolungare lo stato di incertezza giuridica, l’intervento urgente della Corte.
La Terza Sezione della Corte, sentito l’avvocato generale, ha deciso, in data 27 ottobre 2009, di accogliere la domanda del giudice del rinvio intesa a sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza.
Sulle questioni pregiudiziali
32 Con le sue due questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 20 del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che esso consente ad un giudice di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale inteso a concedere l’affidamento di un minore, che si trova nel territorio dello Stato suddetto, ad uno dei suoi genitori, nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro, competente in forza del detto regolamento a conoscere del merito della controversia relativa all’affidamento, abbia già emesso una decisione che affida provvisoriamente il minore all’altro genitore, e tale decisione sia stata dichiarata esecutiva nel territorio del primo Stato membro.
33 Secondo una costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa e del suo contesto, ma anche degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [v., in tal senso, segnatamente, sentenze 18 maggio 2000, causa C‑301/98, KVS International, Racc. pag. I‑3583, punto 21; 23 novembre 2006, causa C‑300/05, ZVK, Racc. pag. I‑11169, punto 15, e 22 ottobre 2009, causa C‑301/08, Bogiatzi (coniugata Ventouras), non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39].
34 Risulta inoltre da una giurisprudenza consolidata che gli Stati membri sono tenuti non solo a interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme al diritto comunitario, ma anche a fare in modo di non basarsi su un’interpretazione di norme di diritto derivato che entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario o con gli altri principi generali del diritto comunitario (v., in tal senso, sentenze 6 novembre 2003, causa C‑101/01, Lindqvist, Racc. pag. I‑12971, punto 87, e 26 giugno 2007, causa C‑305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a., Racc. pag. I‑5305, punto 28).
35 In via preliminare va osservato che, a termini del dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 2201/2003, le regole di competenza dettate da quest’ultimo in materia di responsabilità genitoriale sono ispirate all’interesse superiore del minore e, in particolare, al criterio di vicinanza.
36 A norma dell’art. 8 del regolamento n. 2201/2003, la competenza in materia di responsabilità genitoriale è attribuita, in primo luogo, ai giudici dello Stato membro nel quale il minore ha la propria residenza abituale alla data in cui l’autorità giudiziaria viene adita. Infatti, a motivo della loro vicinanza geografica, tali giudici si trovano di norma nella migliore posizione per valutare le misure da adottare nell’interesse del minore.
37 Nel caso di specie, risulta dalla decisione di rinvio nonché dall’ordinanza dell’Okro¿no sodišče v Mariboru in data 9 dicembre 2008 che il Tribunale di Tivoli è, a norma del citato art. 8, il giudice competente a conoscere del merito di qualsiasi questione attinente alla responsabilità genitoriale nella causa principale.
38 Tuttavia, l’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 stabilisce che i giudici di uno Stato membro nel quale si trovi il minore sono autorizzati, in presenza di determinati presupposti, ad adottare i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla loro legge nazionale, anche se il suddetto regolamento conferisce ad un giudice di un altro Stato membro la competenza a conoscere del merito. Costituendo un’eccezione al sistema di competenze previsto dal citato regolamento, la disposizione di cui sopra dev’essere interpretata restrittivamente.
39 Come risulta dal testo stesso dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, i giudici contemplati da tale disposizione sono autorizzati a concedere siffatti provvedimenti provvisori o cautelari soltanto a condizione che vengano rispettate tre condizioni cumulative, ossia, più precisamente, i provvedimenti in questione devono essere urgenti, devono essere adottati nei confronti di persone o beni presenti nello Stato membro in cui siedono i detti giudici nazionali, e devono avere carattere provvisorio (v., in tal senso, sentenza 2 aprile 2009, causa C‑523/07, A, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 47).
40 Pertanto, il mancato rispetto di una sola di queste tre condizioni determina come conseguenza l’impossibilità di ricondurre il previsto provvedimento all’interno della sfera di applicazione dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003.
41 Va esaminata, anzitutto, la condizione relativa all’urgenza.
42 Atteso che l’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 conferisce ad un giudice non competente nel merito il potere di adottare, in via eccezionale, un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale, occorre ritenere che la nozione di urgenza cui fa riferimento la detta disposizione si correli, al tempo stesso, alla situazione in cui si trova il minore e all’impossibilità pratica di presentare la domanda relativa alla responsabilità genitoriale dinanzi al giudice competente a conoscere del merito.
2008, ha constatato l’esistenza di una situazione d’urgenza ai sensi dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, riferendosi al mutamento di circostanze intervenuto successivamente all’adozione, da parte del Tribunale di Tivoli, del provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale che ha concesso al padre l’affidamento esclusivo della minore. Tale mutamento di circostanze sarebbe derivato dal fatto che la minore si è nel frattempo ben integrata nell’ambiente nel quale essa vive attualmente in Slovenia. Sulla scorta di tali premesse, l’Okro¿no sodišče v Mariboru ha giudicato che il ritorno della minore in Italia, che conseguirebbe dall’esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Tivoli, porrebbe la minore suddetta in una situazione capace di nuocere gravemente al suo benessere.
44 Tuttavia, le circostanze evocate dall’Okro¿no sodišče v Mariboru non consentono di affermare l’esistenza di una situazione d’urgenza ai sensi dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003.
45 Infatti, in primo luogo, ammettere l’esistenza di una situazione d’urgenza in un caso quale quello presente sarebbe in contrasto con il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate negli Stati membri, stabilito dal regolamento n. 2201/2003, principio che, come risulta dal ventunesimo ‘considerando’ di quest’ultimo, è a sua volta fondato sul principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri.
46 Tra le norme che sanciscono i principi richiamati al punto precedente occorre menzionare, in particolare, quella di cui all’art. 28, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 – ai sensi del quale le decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale, emesse ed esecutive nello Stato membro di origine, devono, in linea di principio, essere eseguite nello Stato membro richiesto – nonché quella di cui all’art. 31, n. 3, del medesimo regolamento, che vieta qualsiasi riesame del merito di una decisione della quale venga chiesta l’esecuzione.
47 Orbene, nella presente fattispecie, una decisione provvisoria in materia di responsabilità genitoriale è stata adottata dal giudice competente a conoscere del merito, vale a dire il Tribunale di Tivoli, ed è stata dichiarata esecutiva in Slovenia. Se un mutamento di circostanze derivante da un processo graduale, quale l’integrazione della minore in un nuovo ambiente, fosse sufficiente a conferire ad un giudice non competente a conoscere del merito il potere, ex art. 20, n. 1, del regolamento n. 2203/2001, di adottare un provvedimento provvisorio per la modifica della misura in materia di responsabilità genitoriale adottata dal giudice competente nel merito, l’eventuale lentezza della procedura di esecuzione nello Stato membro richiesto contribuirebbe a creare le condizioni idonee a consentire al primo giudice di impedire l’esecuzione della decisione dichiarata esecutiva. Una simile interpretazione della disposizione suddetta comprometterebbe i principi stessi sui quali il regolamento in parola si fonda.
48 In secondo luogo, occorre rilevare che, nella presente fattispecie, il mutamento della situazione della minore deriva da un trasferimento illecito ai sensi dell’art. 2, punto 11, del regolamento n. 2201/2003. Il provvedimento provvisorio emesso dall’Okro¿no sodišče v Mariboru è fondato, infatti, non soltanto sull’art. 20, n. 1, del detto regolamento, ma anche sull’art. 13 della convenzione dell’Aja del 1980, che è applicabile unicamente in caso di trasferimento o mancato ritorno illeciti.
49 Orbene, il riconoscimento di una situazione d’urgenza in un caso quale quello presente contravverrebbe alla finalità del regolamento n. 2201/2003, che mira a ostacolare gli illeciti trasferimenti o mancati rientri di minori da uno Stato membro all’altro (v., in tal senso, sentenza 11 luglio 2008, causa C‑195/08 PPU, Rinau, Racc. pag. I‑5271, punto 52). Infatti, ove si riconoscesse la possibilità di adottare, sulla base dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, una misura implicante il mutamento della responsabilità genitoriale, ciò si tradurrebbe – attraverso il consolidamento di una situazione di fatto derivante da una condotta illecita – in un rafforzamento della posizione del genitore responsabile del trasferimento illecito.
50 Inoltre, come risulta dal testo stesso dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, i provvedimenti provvisori devono essere presi relativamente alle persone presenti nello Stato membro in cui siedono i giudici competenti all’adozione di tali misure.
51 Ora, un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale, inteso ad una modifica dell’affidamento di un minore, non viene preso soltanto in relazione al minore stesso, bensì anche nei confronti del genitore cui ora viene attribuito l’affidamento, nonché dell’altro genitore che si vede sottrarre, a seguito dell’adozione di una misura siffatta, l’affidamento precedente.
52 Nel caso di specie, è pacifico che una delle persone relativamente alle quali una simile misura viene adottata, ossia il padre, risiede in un altro Stato membro, e nulla indica che egli sia presente nello Stato membro il cui giudice rivendica la competenza a norma dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003.
53 Infine, le considerazioni sopra svolte sono suffragate dalle esigenze che emergono dal trentatreesimo ‘considerando’ del regolamento n. 2201/2003, a termini del quale quest’ultimo riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta, procurando, in particolare, che sia garantito il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino, quali riconosciuti dall’art. 24 della Carta medesima.
54 Occorre rilevare che uno di tali diritti fondamentali del bambino è quello, sancito dall’art. 24, n. 3, della Carta, di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, il rispetto del quale si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino.
55 Orbene, l’art. 20 del regolamento n. 2201/2003 non può essere interpretato in modo tale da portare ad una violazione del suddetto diritto fondamentale.
56 A questo proposito, è giocoforza constatare che, il più delle volte, un trasferimento illecito del minore, a seguito di una decisione presa unilateralmente da uno dei suoi genitori, priva il bambino della possibilità di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con l’altro genitore.
57 Pertanto, l’art. 20 del regolamento n. 2201/2003 non può essere interpretato in modo tale da costituire, per il genitore che ha trasferito illecitamente il minore, uno strumento per prolungare la situazione di fatto creata dal suo comportamento illecito o per legittimare gli effetti di quest’ultimo.
58 Vero è che, ai sensi dell’art. 24, n. 3, della Carta, è possibile derogare al diritto fondamentale del bambino di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori qualora tale interesse superiore si riveli contrario a un altro interesse del minore.
59 Pertanto, occorre ritenere che una misura che impedisca al minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i suoi due genitori potrebbe essere giustificata soltanto da un altro interesse del minore di importanza tale da comportarne il prevalere sull’interesse sotteso al citato diritto fondamentale.
60 Tuttavia, una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco, da effettuarsi sulla base di considerazioni oggettive riguardanti la persona stessa del minore e il suo ambiente sociale, deve essere compiuta, in linea di principio, nell’ambito di un procedimento dinanzi al giudice competente a conoscere del merito in forza delle disposizioni del regolamento n. 2201/2003.
61 Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere le questioni sollevate dichiarando che l’art. 20 del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione quale quella oggetto della causa principale, esso non consente ad un giudice di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale inteso a concedere l’affidamento di un minore che si trova nel territorio di tale Stato ad uno dei suoi genitori, nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro, competente in forza del detto regolamento a conoscere del merito della controversia relativa all’affidamento, abbia già emesso una decisione che affida provvisoriamente il minore all’altro genitore, e tale decisione sia stata dichiarata esecutiva nel territorio del primo Stato membro.
Sulle spese
62 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 20 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione quale quella oggetto della causa principale, esso non consente ad un giudice di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale inteso a concedere l’affidamento di un minore che si trova nel territorio di tale Stato ad uno dei suoi genitori, nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro, competente in forza del detto regolamento a conoscere del merito della controversia relativa all’affidamento, abbia già emesso una decisione che affida provvisoriamente il minore all’altro genitore, e tale decisione sia stata dichiarata esecutiva nel territorio del primo Stato membro.
Commenti
Hi
If the parents (or others entitled to custody) represent a threat to the child’s welfare,Top shredding, the courts may (partly) take away custody from them and transfer it to another suitable person. That person must be selected in the first instance from the child’s relatives, and failing that from others who are close to the child.Auto Shredder, If no other suitable person can be found, the courts will transfer custody to the Youth Welfare Officer (Youth Welfare Office). If the child is in imminent danger the Youth Welfare Officer is also obliged to take appropriate action, although he must subsequently involve the courts.Cardboard Shredders, The transfer of custody to the Youth Welfare Officer does not depend on whether the parents were the cause of or to blame for the problems involved in bringing up the child. This action serves to maintain the best interests of the child, irrespective of such considerations.
Per l’ennesima volta si
Per l’ennesima volta si 1z0-620 finirà o con il non farne nulla o con il dare il solito contentino ai garantisti di una presunt 1Y0-972 a e simbolica famiglia che oramai non esiste più da tempo. Ma non hanno mai pensato, i nostri parlamentari, che i 1z0-501 problemi del divorzio si potrebbero superare agevolmente, ancora, con l’introduzione nel nostro ordinamento dei patti prematrimoniali? Non c’è niente di meglio per due persone che accordarsi sul futuro nel momento massimo di godimento spirituale e fisico.1Y0-962
When woman go out, they
When woman go out, they never forget to take women bags with her in many occasions ,in the earliest time , carrying a women handbag just bring a convenience for woman to keep change, keys, cellphones, credit cards, lipstick and other makeup, comb, pens, and all the other make up things . and then, it become a fishion decoration ,sometimes it just a fashion accessory, Ladies with different cheap bags will give you different impressions, So a beautiful lady should have many different handbags to match different occasions. So women, I want to give a piece of advice, you really need to own different new women bags> that are in different colors , different style and different size.
Women bags sale should match well with the clothes and shoes they , and match well the occasion, so you need different style<women handbags sale, and I believe you must don’t want to be out of fashion, so the new style is a must, Women Handbags Sale if you want to catch up with the fishion, you need to come to our store often, we can give you a sight of fishion.I think authentic Louis Vuitton Handbags and Gucci bags are too expensive.New women bags sale online is very convenient for you to choose your favorite bags .Women New Bags.
We have a reliable replica cheap bags on sale that can give you a high quality replica cheap handbags , New women bags sale online and the price is reasonable. The design and quality of the bags are excellent. That’s because the materials we use are in good quality. UGG boots cardy for some fans are the only other option for online auctions uggs sites.Unfortunately offer at this time of year, just over the brand new women uggs for less money. Due to the demand, new women uggs probably sold in their pricing. Many know that Classic Tall Ugg Boots not the cheapest shoes in the city. During the shopping season, UGG boots short you should expect to pay more than a hundred dollars for a new pair of uggs This is the perfect time for sellers to their peers because of frustrated fans definitely become Classic Short Ugg Boots auction auction sites, if Short ugg boots can not find what they are doing in the regular pages. When you have one pair of women ugg boots , you may love wearing them all the time . Uggs are made of sheepskin materials to keep warm, so that you could wear Ugg boots tall in winter even in rainy days, which could keep your feet dryWhen you find the dirt around uggs during your hiking, and you have to clean them. So firstly you need to find some water, like the lake. You began taking off your UGG cardy boots and started wiping the exterior using a brisk but soft motion to free your boots off excess dirt.
Quality or real Timberland boots are designed with double-faced sheepskin that will ease your feet with comfort Timberland boot sale.Timberland boots sale are originating in America, Timberland sale it is made of sheepskin and trademarked chukka boots shoes name for the Timberland boots brand. Along with new timberland boots can be expensive like other designer fashions, many people cant afford to them but like them very much, Timberland boots sale so it turns out that a lot of them try to save money by buying cheap Timberland boots. This article will help to Learn how to Recognize fake Timberland boots online so you are not duped and save your dollars.
You can be careful while buying timberlands:Timberland on sale1 Usually, the stitching quality and the finishing design of the fake Timberland boots cheap is very meager when compared to the real ones. You can identify counterfeit boots by looking at the soles and logos. Soles of fake timberlands are extremely rigid while women’sroll-top boots the soles of the real ones are highly flexible or Men timberlands.Every Nike Dunk, not just includes a two-color top, but in addition possesses a two-textured basic as well. The side sections, Nike Shoes Sale toe field as well as collar region are generally carried out up in suede, while the remainder of the base includes pebbled leather-based. Additionally, each and every Nike shoes also has a different shoelace color that will unquestionably gives each one sneaker a get noticed look.
So are you excited already with all these new updates coming about Nike Dunk SB High? I am sure you are glad to hear about this especially if you are a Nike Dunk SB shoes fan.
Recently, we have seen a couple of Air Max nike shoes samples. All of these
Nike Air Max Shoes sale have been nice, but none were as good as the one you see here. Take a look at this Nike Air Max 90 , as it comes in a dark army colorway. This Nike Air Max 90 Current is finished off with a clean white midsole and a white/dark army outsole. Do you like them?
Nike shox shoes are one of the best shoes in nike brand.Today I verry happy,because we can provide all kinds of series nike running Shoes and other cheap nike trainers shoes for Nike trainers online,
Nike running shoes and keep updating our stock with new colors and styles.
With the world’s best workmanship and most fashionable design,these Nike Shox Shoes are very popular with the masses.These Nike shox shoes offer comfort and a beautifully delicate design. Nike trainers shoes You will love this
sleek and comfortable Shox shoes which is your gotta-have Nike shox shoes on sale.
Pure Ghd Iv hair straighteners sales. have big surprise for mother’s day!It is really a wonderful nwes for us.
hair straighteners sales We know that there are several days for mother’s day. As daughter, it is necessary for us to send a GHD straighteners for our mother.With excellent features that are highly effective and efficient colorful ghd gold hair straighteners,such as purple ghd strairhteners,
GHD straighteners sales came to fulfill the trendy youth culture, allowing them to create ringlets BOSE headphones discount, frizzy, straight, curls and many more to their hair.CHI iron straightens my hair! I have coarse, curly, bushy hair that only straightened with a large round brush and blowdryer. With
cheap CHI iron this Cheap CHI flat iron I just wash, air dry then straigten.Now there are many
CHI iron sales online ,if you like ,you will buy them CHI iron sales.
This is MBT shoes shop! The shop sale for MBT men shoes and MBT women shoes .Today I would like to talk about two kinds of MBT shoes for you.First ,is MBT Chapa GTX.The MBT Chapa GTX feature rich nubuck leather with single-layer mesh upper bodies
for strong but breathable wear.
Mbt chapa shoes are absolutely the best choice for winter! To simulate the collection.The other is MBT Changa. MBT Changa features two adjustable buckled straps and threaded contrast ribbon accents.Our online soccer store caters to all sizes and styles of player including men's soccer footwear,Soccer Shoes and youth soccer cleats for kids and children. From the serious hardcore soccer player's professional soccer shoes to the weekend casual soccer shoe, you'll find it at SoccerPro.com.
SoccerPro is a registered authorized retailer for Cheap Soccer Shoes and accessories. Get into the newest styles off the line such as the Nike Superfly or the Nike CTR 360 soccer shoes. If you like the more classic shoes, perhaps you should stick with the Nike Total 90 collection or the Nike Talaria series. Nike Soccer Shoes sale are also pleased to bring you the latest in Nike Soccer Shoes cleat technology with the select Nike Mercurials, specifically designed for the female soccer player in mind.
We are also a licensed reseller of Adidas Soccer Shoes, and have all the latest styles in stock. SoccerPro offers a wide selection of the latest Adidas Soccer Shoes sale cleats and the most recent release of the Adidas Predator series for the serious soccer athlete. We also offer more classic Adidas soccer cleat designs such as the Adidas Copa Mundial and Adidas Sambas.