L'assegno di mantenimento in caso di separazione e divorzio, sia nella sua quantificazione iniziale sia nelle sue revisioni, è un tema di grande interesse. Una recente sentenza della Cassazione arricchisce ulteriormente la giurisprudenza in materia
L'assegno di mantenimento deve garantire al beneficiario lo stesso tenore di vita tenuto durante il matrimonio, dovendo comunque tenere conto delle condizioni economiche dell'ex coniuge su cui grava l'assegno.
In materia di modifica dell'assegno di mantenimento, occorre premettere quali sono gli elementi da considerare nello stabilire l'entità dell'assegno stesso.
L'importo dell'assegno deve essere determinato sulla base dei seguenti indici:
1. il contesto sociale nel quale i coniugi hanno vissuto durante la convivenza. Da tale contesto, infatti, dipendono la qualità e la quantità dei bisogni del coniuge istante. Si tenga sempre presente che l'assegno divorzile deve garantire al coniuge beneficiario lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio;
2. le disponibilità economiche del coniuge a carico del quale va posto l'assegno. In proposito la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una ex moglie che chiedeva la revisione in suo favore dell'assegno di mantenimento erogato dal coniuge in pensione.
La domanda è stata rigettata in quanto l'ex marito aveva ridotto il proprio tenore di vita dopo essere andato in pensione.
Afferma la Corte che non può disporsi un aumento dell'assegno divorzile a carico dell'ex marito quando questi abbia a sua volta peggiorato il proprio tenore di vita.
Nella sentenza si legge che "l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio va effettuato verificando l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente a consentirgli il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio" e nello stesso tempo l'importo dell'assegno, finalizzato ad assicurare all'ex coniuge lo stesso tenore di vita, non può incidere "sul reddito dell'onerato in misura tale da impedire a quest'ultimo di far fronte alle esigenze di vita di carattere primario" (Cassazione, sentenza 17 luglio 2009, n. 16800).
Avv. Antonella Pedone
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Da: www.studiolegaleritarossi.it
Nella vicenda esaminata, la moglie, che durante la separazione aveva percepito assegno di mantenimento di 350 euro mensili, aveva domandato invano (in entrambi i gradi di giudizio) il riconoscimento dell'assegno divorzile.
In Cassazione, le cose non vanno meglio per lei, dato che la S.C. conferma non spettarle l'assegno richiesto, in considerazione della parità di condizione economica dei due ex coniugi. Fin qui, nessuna novità di rilievo, trattandosi di riaffermazione di principi consolidati.
Interessante, però, è la vicenda fattuale alla base della valutazione del S.C.
Nel tempo, ovverosia, dall'epoca della separazione, era intervenuto un cambiamento sostanziale nella condizione economica delle parti.
Mentre, infatti, il marito era andato in pensione, percependo sì il TFR, ma ricevendo un trattamento pensionistico inferiore rispetto al salario, la moglie aveva continuato a lavorare, con una retribuzione che le garantiva di mantenere il precedente tnore di vita.
La ex moglie aveva cercato di fare leva sul fatto che l' uomo aveva riscosso il trattamento di fine rapporto (circa 47.000.000 di vecchie lire nel 2001); ma, i giudici di merito avevano attribuito a tale posta mera valenza compensativa della quota di reddito perduta con il pensionamento.
Né - d'altra parte - la ricorrente era stata in grado di dare prova degli asseriti guadagni in nero (r.r.).
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